Avvocato Domenico Esposito
 

 

AVVISO ORALE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE A PENA DI NULLITA'

 

L'obbligo di motivazione dell'amminsitrazione é ancora più cogente qualora l'interessato offra elementi nuovi e rilevanti - in sede di richiesta di revoca dell'avviso orale - , di talché la mancanza di motivazione in ordine a tali dati comporta la nullità del provvedimento.

Detta motivazione, peraltro, non può coincidere esclusivamente con i motivi posti a fondamento dell’adozione dell’avviso.

 

T.A.R.

Calabria - Catanzaro - Sezione I

Sentenza 14 ottobre - 10 novembre 2011, n. 1357

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2011, proposto da:

..........................., rappresentato e difeso dall'avv. ................................., con domicilio eletto presso ...................;

contro

..................... - Prefettura di Catanzaro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del 12.11.2010 prot. n. 0074811 della Prefetto di Catanzaro con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato per la revoca dell’avviso orale del 16.9.2008 e notificato il 15.6.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

.................... impugna il decreto del 12.11.2010 con il quale il Prefetto di Catanzaro ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Catanzaro di rigetto della istanza di revoca dell’avviso orale del 16.9.2008 dal medesimo ......................... presentata.

Il ricorrente, denunciando “manifesta illogicità e violazione di legge artt. 1 e 4 legge n. 1423/1965”, rileva che l’avviso orale presuppone necessariamente la prova concreta di elementi sintomatici rivelatori di una pericolosità sociale dell’interessato, richiedendosi sia la presenza di elementi di fatto, certi ed attuali, che dimostrino la pericolosità, sia l’assenza di dati certi riguardanti la condotta che diano prova di un mutamento della stessa.

Diversamente il Prefetto si sarebbe limitato sic e simpliciter a riportare nel provvedimento impugnato un elenco di segnalazioni, privo di qualsiasi motivazione circa la prevalenza di un dato rispetto ad un altro, senza valutare gli elementi e dati di fatto portati all’attenzione dell’Autorità, che contrastavano con quelli posti alla base della decisione.

In particolare, era stato segnalato che il ricorrente era soggetto dedito al lavoro e la stessa Autorità Giudiziaria, in corso di esecuzione della misura cautelare coercitiva, lo aveva autorizzato a recarsi al lavoro da Lamezia Terme a Belmonte Calabro e, inoltre, che era stato prosciolto dall’accusa di furto aggravato giusta richiesta dello stesso Pubblico Ministero.

Con il secondo motivo -“ Eccesso di potere per mancanza di motivazione e violazione di legge dell’art. 4 l. 1423/1956 “- il ....................... denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto il Prefetto non avrebbe indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di condividere i motivi dal ricorrente medesimo presentati a supporto del proprio ricorso.

In particolare, era stato segnalato che l’avviso orale era stato emesso il 16.9.2008 e notificato al ricorrente solo in data 15.6.2010 ed erano stati evidenziati nuovi, concreti ed attuali elementi relativi all’attività lavorativa ed al rispetto di ogni prescrizione imposta dall’Autorità Giudiziaria.

Tali nuove circostanze dovevano indurre il Prefetto a rivalutare i presupposti di legge per il mantenimento dell’avviso orale: al contrario, nell’adozione del provvedimento impugnato sarebbe mancata la rivalutazione degli elementi pregressi e la valutazione di quelli nuovi ed ulteriori.

Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia respinto per infondatezza.

Con ordinanza n. 168, assunta alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2011, è stata concessa la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla Pubblica Udienza del 14 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di seguito indicati.

Il provvedimento del 12.11.2010, con il quale il Prefetto di Catanzaro ha respinto il ricorso gerarchico avverso il rigetto dell’istanza di revoca di avviso orale, è fondato sul presupposto che il ricorrente “è stato condannato per violazione di sigilli e detenzione illegale di armi e munizioni; è stato arrestato per reati di estorsione e furto; si associa a soggetti nominativamente indicati legati alla criminalità organizzata; mantiene una condotta tale da far ritenere che sia persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedita alla commissione di attività delittuose”. Tali elementi non solo coincidono con quanto indicato dal Questore di Catanzaro in sede di rigetto dell’istanza di revoca dell’avviso orale, ma coincidono, altresì, esattamente con quanto posto a fondamento dell’avviso orale in questione.

Il provvedimento prefettizio censurato, pertanto, si limita a riproporre le medesime ragioni che erano state poste a base dell’adozione dell’avviso orale, senza esprimere alcun riferimento alla ragioni che hanno indotto l’Autorità procedente a ritenere i nuovi elementi di fatto allegati dal ricorrenti come inidonei a modificare le determinazioni assunte.

In buona sostanza, la Prefettura non ha offerto alcuna motivazione circa la negativa valutazione delle ragioni addotte dal ricorrente in sede di formulazione dell’istanza di revoca dell’avviso orale.

Al contrario, in presenza di una circostanziata domanda di revoca dell'avviso, l'amministrazione non può limitarsi a respingere la domanda stessa senza in qualche modo rendere palesi le ragioni del suo diniego, ragioni che non possono coincidere solo ed esclusivamente con i motivi posti a fondamento dell’adozione dell’avviso. In casi del genere, l'onere della motivazione, che in base ai principi generali deve assistere ogni atto amministrativo, risulta ancora più cogente, in quanto deve commisurarsi concretamente in relazione al tipo di scelta che l'amministrazione deve effettuare, al procedimento che deve espletare e all'estensione della tutela delle posizioni soggettive coinvolte (TAR Campania, Napoli, sez. V, 26 aprile 2077, n.4410).

Sotto il profilo del difetto di motivazione il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Referendario, Estensore

L'estensore il Presidente

Depositata in segreteria il 10/11/2011